1. L'assunzione, la disciplina, la cessazione e la dismissione dall'impiego o dal comando, ed in generale il trattamento giuridico ed economico degli agenti operativi e del personale amministrativo e tecnico di supporto del SIS, sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento e sullo stato del personale, di cui al comma 3.
2. Il SIS e la Direzione generale per la sicurezza e le informazioni militari, di cui all'articolo 19, possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.
3. Lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento del personale del SIS e del Segretariato generale del CESIS e il suo trattamento giuridico ed economico sono determinati dai rispettivi regolamenti emanati secondo le modalità di cui all'articolo 14.